L' IVAFE - Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all' Estero

Quando si apre un conto di trading con un broker estero, per quanto affidabile, i dubbi sono sempre molti. Primo fra tutti, quello della regolarizzazione della nostra posizione con l' Agenzia delle Entrate. In questa pagina, vediamo cos'è l' Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all' Estero e quando bisogna pagarla.

COSA  E'  L' IVAFE

L' IVAFE è l'imposta che devono pagare all' Agenzia delle Entrate tutti coloro che, pur risiedendo in Italia, detengono all'estero conti correnti, libretti di risparmio, attività finanziarie, etc.

QUANDO  BISOGNA  PAGARE  L' IVAFE

Conti Correnti e Libretti di Risparmio

Chiunque possieda conti correnti o libretti di risparmio all' estero dovrà pagare 34,20 euro per ciascuno di essi, rapportando l' IVAFE alla quota ed al periodo di possesso.
Se però il valore medio annuo di giacenza è inferiore a 5.000 euro, il contribuente non dovrà versare l'imposta.
Il suddetto valore medio si calcola attraverso la somma dei saldi giornalieri e dividendo poi il risultato per il numero dei giorni di detenzione del rapporto.
Qualora il soggetto detenesse più conti correnti o più libretti di risparmio presso lo stesso intermediario dovrà valutare la giacenza media di ogni singolo rapporto per il periodo di detenzione e la quota di detenzione (quest'ultima solo in caso di conti cointestati con persone terze). Dovrà poi sommare le giacenze medie senza tener conto dei conti in giacenza negativa.

Attività Finanziarie

E' soggetto al pagamento dell' IVAFE chiunque detenga all' estero le attività finanziarie qui sotto riportate.

> Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr), valute estere, depositi di risparmio e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione, contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.

> Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato.

> Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.

> Diritti all' acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati.

> Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

> Si considerano attività possedute all'estero anche le attività finanziarie detenute, per esempio, in cassette di sicurezza all'estero o tramite intermediari non residenti. Le stock options, invece, sono soggette all'imposta solo nel caso in cui esse siano cedibili.

> Sono soggette all'imposta anche le attività che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione.

VALORE  DI  MERCATO  DELLE  ATTIVITA'  FINANZIARIE  DETENUTE  ALL' ESTERO

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell' intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell' impresa di assicurazione estera. Qualora le attività finanziarie non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al loro valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione.

Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati, deve essere utilizzato tale valore.
A tal fine, per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.
Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione, si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in sua mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Qualora il titolo in oggetto abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.
Infine, nell'ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

NOTE  A  MARGINE

(1) L' IVAFE è un' imposta che colpisce il capitale detenuto all'estero indipendentemente dal risultato economico, positivo o negativo, conseguito.
In altre parole, qualora sia stato aperto un conto di trading (con valore medio annuo di giacenza non inferiore a 5.000 euro) presso un broker estero, non avente una stabile organizzazione in Italia, si dovrà sempre pagare l' IVAFE per il semplice fatto che tale conto di trading viene assimilato ad un investimento effettuato all' estero.
L' IVAFE ammonta allo 0,2% (due per mille) del capitale che si ha nel conto di trading alla fine dell' anno solare.

(2) Se l' IVAFE è inferiore ai 12 euro non va pagata, per cui si è esentati dal suo versamento con il modello F24.
In ogni caso deve essere compilato il quadro RW e va riportato il calcolo in dichiarazione (circolare AdE 28/E del 2 luglio 2012). 

(3) Siccome le norme in Italia devono essere spesso correttamente "interpretate", è sempre bene (in ogni caso) chiedere la consulenza di un bravo commercialista.


FONTE :  Agenzia delle Entrate  (L.161 del 30/10/2014 - CIRC. 28/E del 02/07/2012)